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La presenza di PFAS nelle acque destinate al consumo umano è oggi oggetto di una disciplina normativa specifica a livello europeo, con impatti diretti anche sui sistemi di autocontrollo delle aziende alimentari. Il riferimento principale è la Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che ha introdotto per la prima volta valori di parametro vincolanti per i PFAS, imponendo un approccio basato sull’analisi e gestione del rischio lungo tutta la filiera idrica.

PFAS come parametro normativo

La Direttiva stabilisce due modalità alternative di controllo:

  • PFAS totali: somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche

  • Somma dei PFAS: limitata a un gruppo definito di PFAS considerati più rilevanti dal punto di vista tossicologico

Il valore di parametro fissato è 0,10 µg/L, da rispettare nel punto di conformità, ovvero al rubinetto del consumatore o nel punto di utilizzo dell’acqua.

Gli Stati membri possono scegliere quale delle due opzioni applicare, purché sia garantito un livello di tutela equivalente della salute umana.

Approccio basato sul rischio

Uno degli elementi chiave della normativa è l’introduzione del Water Safety Plan, un sistema strutturato di valutazione del rischio che considera:

  • area di captazione

  • trattamento dell’acqua

  • rete di distribuzione

  • punto di utilizzo finale

I PFAS rientrano esplicitamente tra i pericoli chimici emergenti da valutare, soprattutto in presenza di:

  • attività industriali pregresse o attive

  • aree contaminate

  • utilizzo di pozzi aziendali

  • prossimità a discariche o impianti di trattamento rifiuti

Implicazioni per le aziende alimentari

Per le imprese del settore alimentare, l’acqua utilizzata nei processi produttivi è equiparata a una materia prima. Di conseguenza, la presenza di PFAS può configurare:

  • una non conformità ai requisiti di sicurezza alimentare

  • una criticità rispetto ai principi HACCP

  • un rilievo in sede di audit di schemi volontari (IFS, BRCGS, ISO 22000)

Le aziende devono quindi dimostrare di aver:

  • valutato il rischio PFAS nella propria analisi dei pericoli

  • verificato la conformità dell’acqua utilizzata

  • definito criteri di monitoraggio proporzionati al rischio

Controlli analitici e documentazione

La normativa non impone automaticamente analisi PFAS a tutte le aziende, ma richiede una valutazione documentatache giustifichi:

  • l’assenza del rischio

  • oppure la necessità di controlli analitici periodici

In caso di approvvigionamento autonomo (pozzi), la responsabilità del controllo ricade direttamente sull’operatore del settore alimentare.

I risultati analitici devono essere:

  • tracciabili

  • aggiornati

  • integrati nella documentazione del sistema di autocontrollo

Gestione delle non conformità

Il superamento dei valori di parametro comporta l’obbligo di:

  • individuare la fonte della contaminazione

  • adottare misure correttive (trattamenti, filtri, cambio fonte)

  • rivalutare il rischio per i prodotti già realizzati

La mancata gestione del rischio PFAS può avere conseguenze sia sanitarie che sanzionatorie, oltre a impatti reputazionali rilevanti.

Un obbligo destinato a rafforzarsi

Il controllo dei PFAS rientra pienamente nella strategia europea “zero pollution” e nella transizione verso un modello di economia circolare più sicuro. È ragionevole attendersi:

  • ampliamento delle sostanze monitorate

  • riduzione dei limiti

  • aumento dei controlli ufficiali

Per le aziende, anticipare questi obblighi significa rafforzare la conformità normativa e ridurre il rischio operativo.

Studio di Consulenza Agr. Dott. Marco Santucci
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